La sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo di carattere precauzionale e provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, e ha la propria ratio nell’esigenza di salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense, giacché il bene tutelato è l’immagine stessa della categoria, che è il risultato della reputazione di ognuno e che non può consentire che l’onore e la credibilità di tutti i professionisti vengano pregiudicati dal comportamento del singolo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 11464 del 01 Maggio 2025 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 336 del 01 Maggio 2025
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