La sospensione cautelare dell’avvocato agli arresti domiciliari o sottoposto a custodia in carcere

L’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza comporta la sospensione cautelare di cui all’art. 43 R.d.l. 1578/1933, a nulla rilevando il mancato aggiornamento formale dei rinvii contenuti in tale norma alle modifiche successivamente intervenute nei codici penali e di procedura penale, dovendo piuttosto aversi riguardo all’aspetto sostanziale di detta disciplina cautelare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva cautelarmente sospeso dall’albo per essere stato sottoposto alla custodia in carcere ex art. 274 cpp. L’avvocato impugnava quindi la delibera del COA, adducendo che la sospensione sarebbe stata applicata per una ipotesi normativa non prevista, in quanto non espressamente richiamata dall’art. 43 cit. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 27 Dicembre 2012 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 21 Maggio 2012 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment