La simulazione, mediante fotomontaggio, dell’adempimento dell’incarico professionale in realtà inevaso

Vìola le norme deontologiche di cui agli artt. 5 (dignità, probità e decoro), 6 (lealtà e correttezza), 8 (diligenza), 35 (fiducia) e 38 (negligenza) l’avvocato che, attraverso un fotomontaggio, formi un provvedimento giurisdizionale (nella specie, sentenza) che consegni al cliente in fotocopia al fine di dimostrare in tale modo l’adempimento di un incarico professionale in realtà non adempiuto.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palmi, delibera del 21 Giugno 2008 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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