La sigla “p. Avv.” non è sufficiente a chiarire il proprio status di “praticante avvocato”

Integra illecito disciplinare la condotta del praticante avvocato che, anche nella propria corrispondenza, si limiti ad aggiungere l’iniziale “p.” alla parola “avvocato”, trattandosi di informazione equivoca e comunque decettiva cioè idonea a trarre in inganno o in ogni caso a fondare false aspettative, quindi non veritiera e non corretta (Nel caso di specie, all’incolpato è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 20 marzo 2014, n. 41

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 20 Marzo 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 09 Marzo 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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