La sfiducia nei confronti del collega non giustifica l’invio in copia conoscenza di corrispondenza alla controparte personalmente

L’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf). (Nel caso di specie, il professionista aveva spedito l’assegno di un proprio cliente al collega avversario e, in copia conoscenza, alla controparte personalmente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Del Paggio), sentenza del 6 novembre 2017, n. 159

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 06 Novembre 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 12 Dicembre 2012 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17534 del 04 Luglio 2018 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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