La sentenza penale di prescrizione del reato non rileva in sede disciplinare ai fini della colpevolezza dell’incolpato (né della sua innocenza)

In sede disciplinare, la sentenza penale che dichiari la intervenuta prescrizione del reato non può essere equiparata ad un giudizio di pieno accertamento della responsabilità per il sol fatto che nel corso del procedimento non sia emersa l’evidenza della innocenza dell’imputato (art. 129 c.p.p.): infatti, la formula di proscioglimento investe un diverso ambito valutativo di competenza del Giudice penale che, nel caso in cui rilevi una causa immediata di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, al fine di pervenire ad un eventuale proscioglimento nel merito, deve verificare se dagli atti processuali in suo possesso e senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, emerga la estraneità dell’imputato a quanto oggetto di contestazione, nel senso che si evidenzi la assoluta assenza della prova di colpevolezza, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando la eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato fra opposte risultanze.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 228 del 29 novembre 2022

NOTA:
Simmetricamente, sulla irrilevanza della sentenza penale di prescrizione anche ai fini del necessario proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare (a differenza dell’assoluzione penale “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso”), cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 25 maggio 2015, n. 70 nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 maggio 2014, n. 72.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 29 Novembre 2022 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 27 Luglio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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