La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di corrispondenti effetti è, invece, la sentenza di assoluzione, giacché un fatto commesso dall’imputato ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare, specie nel caso di proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 121 del 28 aprile 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 28 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 66 del 03 Giugno 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment