La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare

La sentenza penale di condanna divenuta definitiva ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile. Di contro, privo di corrispondenti effetti è il proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p., giacché un fatto commesso dall’imputato, ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 27 marzo 2024

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 46 del 9 maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 219 del 30 novembre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 93 del 22 Novembre 2021 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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