Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti è equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla responsabilità dell’incolpato.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF nn. 123/2012, 149/2011, 238/2009.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 25 Febbraio 2013 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 24 Maggio 2007 (cancellazione)
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