La sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” comporta il proscioglimento disciplinare dell’incolpato

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste comporta l’obbligato proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare per quei medesimi fatti, la cui ontologica esistenza deve infatti escludersi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 30 maggio 2014, n. 72
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 aprile 2014, n. 61 nonché C.N.F. sent. n. 19/2009 e n. 172/2007.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 30 Maggio 2014 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 29 Giugno 2011 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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