La sentenza penale di assoluzione “per non aver commesso il fatto” comporta il proscioglimento disciplinare dell’incolpato

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula “per non aver commesso il fatto” comporta l’obbligato proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare per quei medesimi fatti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 25 maggio 2015, n. 70

NOTA:
In senso conforme, sebbene riferite alla formula “perché il fatto non sussiste”, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 30 maggio 2014, n. 72, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 aprile 2014, n. 61 nonché C.N.F. sent. n. 19/2009 e n. 172/2007.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 25 Maggio 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 30 Novembre 2011 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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