In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: qualora l’assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste, l’esclusione dell’ontologia del fatto ne impedisce la valutazione anche disciplinare, mentre se essa è intervenuta perché il fatto non costituisce reato, riconoscendone l’ontologia ed escludendo la sola rilevanza penale, l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico (Nel caso di specie, l’incolpato era stato assolto in sede penale perché il fatto non costituiva più reato a seguito di depenalizzazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 102 del 19 Dicembre 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20650 del 17 Luglio 2023 (respinge)
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