Il professionista radiato dall’Albo può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma – a pena di inammissibilità della domanda stessa- non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62 L. n. 247/2012), fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 L. 247/2012, non essendo all’uopo sufficiente l’intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 12 del 28 febbraio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 28 Febbraio 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 22 Novembre 2022 (cancellazione amm.va)
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