La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di tali effetti è, invece, la sentenza che dichiari la prescrizione del reato, nel qual caso, compito del Giudice Disciplinare è quello, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, di rivalutare interamente ed autonomamente i fatti in contestazione, ben potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale, a condizione però che esamini tutte le prove acquisite nel processo penale nel rispetto del contraddittorio e che motivi adeguatamente e correttamente il proprio convincimento, sotto il profilo logico–giuridico e deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 1° giugno 2017, n. 69
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2017, n. 53.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 01 Giugno 2017 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 26 Marzo 2014 (radiazione)
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