La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 29 del 20 febbraio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 19 del 18 Dicembre 2017 (sospensione)
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