Anche alla luce di quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 336/2009, la sentenza di patteggiamento ex artt. 444 e 445, comma 1 c.p.p. è destinata a fare stato ai sensi dell’art. 653, comma 1 bis c.p.p., nel giudizio disciplinare per quanto attiene all’accertamento del fatto, alla sua estrinsecazione soggettiva ed oggettiva, nonché alla responsabilità dell’incolpato in ordine alla sua commissione, sicché al sindacato
del Giudice disciplinare è esclusivamente rimessa la valutazione – ontologicamente propria della sede disciplinare – del disvalore della condotta dal punto di vista dell’ordinamento professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense (Pres. ALPA, Rel. BERRUTI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 123.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 2011 (sospensione)
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