La sanzione è aggravata se l’illecito disciplinare è commesso da un Consigliere dell’Ordine

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, all’assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione. Conseguentemente, giustifica l’aggravamento della relativa sanzione disciplinare il fatto che l’illecito deontologico sia commesso da un Consigliere dell’Ordine il quale, per la funzione di riferimento che riveste per gli avvocati, deve mantenere un comportamento improntato con il massimo rigore al rispetto delle regole deontologiche, evitando quindi atteggiamenti che possano recare disdoro all’istituzione che rappresenta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 03 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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