Stante il principio del favor per l’incolpato, che deve mutuarsi dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Baffa), sentenza n. 221 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 06 Novembre 2020 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 17 Luglio 2019 (sospensione)
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