Stante il principio del favor per l’incolpato, che deve mutuarsi dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti (Nel caso di specie, l’incolpazione consisteva nell’asserito inadempimento al mandato ex art. 38 cdf).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 134.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 29 Novembre 2012 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 09 Novembre 2009 (censura)
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