Oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato, tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante fossero molteplici le condotte lesive poste in essere (art. 21 ncdf). In particolare, tale sanzione non è la somma delle singole pene previste per i vari addebiti contestati, ma il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato; conseguentemente, in forza del criterio di proporzionalità, qualora da siffatto giudizio emerga la strutturale incapacità dell’incolpato a ravvedersi, ovvero la sua irrecuperabilità, tanto che la sua permanenza nel Ceto Forense sarebbe altrimenti fonte di irreparabile vulnus per la reputazione del ceto stesso, la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto ben può consistere nella radiazione, quand’anche per nessuno dei comportamenti contestati, singolarmente considerati, fosse prevista una sanzione tanto grave.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 127 del 5 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 05 Settembre 2022 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 07 Dicembre 2021 (radiazione)
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