Oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato, tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante fossero molteplici le condotte lesive poste in essere, giacché tale sanzione non è la somma delle singole pene previste per i vari addebiti contestati (art. 21 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza n. 16 del 23 aprile 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 23 Aprile 2019 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Settembre 2012 (sospensione)
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