Il codice deontologico forense dispone all’art. 2 che in presenza di una pluralità di addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento deve essere valutato il comportamento complessivo dell’incolpato ed inflitta unica sanzione. Il procedimento disciplinare comporta infatti un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato, cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti; tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito dinanzi al CNF l’asserita nullità della decisione disciplinare che, all’esito della riunione di tre procedimenti disciplinari corrispondenti ad altrettanti addebiti, aveva irrogato un’unica sanzione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’appello).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 18 Marzo 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 29 Settembre 2011 (sospensione)
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