Rientra nella discrezionalità del Consiglio territoriale disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 14 Maggio 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 31 Marzo 2014 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2084 del 24 Gennaio 2019 (respinge)
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