Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza 20 maggio 2009).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 107, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 10 aprile 2013, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Borsacchi), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 148.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 28 Dicembre 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Ottobre 2010 (censura)
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