La riunione di procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, ai fini di una valutazione complessiva del suo comportamento, non è di per sè esclusa dalla risalenza dell’una condotta (nella specie, anno 2002) rispetto all’altra (nella specie, anno 2007), ove i procedimenti stessi siano maturi per la decisione nel medesimo periodo.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 10 aprile 2013, n. 52
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 10 Aprile 2013 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Novembre 2008 (avvertimento)
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