Il peculato è un illecito deontologico permanente

Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, il peculato è un illecito deontologico permanente e non istantaneo, giacché la condotta disciplinarmente rilevante posta in essere da un avvocato nelle ipotesi appropriative non si esaurisce nell’incasso delle somme destinate a clienti e a terzi, ma si accompagna alla mancata messa a disposizione delle somme riscosse (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale perché, quale Consigliere Regionale, si era appropriato delle somme di denaro pubblico ricevute con il vincolo di destinazione “funzionamento del gruppo consiliare” ex L. reg. 54/73 e 35/96).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 206 del 13 maggio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 13 Maggio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera n. 20 del 03 Agosto 2022 (sospensione)