Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Tuttavia, le ragioni di economia procedurale per la trattazione congiunta dei vari esposti non devono pregiudicare il necessario e specifico esame delle singole fattispecie, attraverso l’approfondimento istruttorio dei singoli fatti posti a fondamento dell’incolpazione per giungere, se del caso, alla decisione di responsabilità sulla base di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite che abbiano consentito un accertamento completo dei medesimi fatti. In altri termini, deve ritenersi prevalente l’esigenza di addivenire all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto alle ragioni di economia procedimentale, che non devono determinare l’effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie (Nel caso di specie, il CDD aveva riunito 12 segnalazioni disciplinari a carico di un medesimo avvocato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 36 del 26 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 09 Gennaio 2023 (radiazione)
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