Il rigetto, ovvero il silenzio-rigetto, sulla domanda di iscrizione all’Albo degli Avvocati non preclude la riproposizione di una nuova istanza quando sopravvengano le condizioni e/o i requisiti per il suo accoglimento.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 10 Dicembre 2015 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 17 Luglio 2014
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