In tema di procedimento disciplinare, la competenza del Consiglio territoriale è determinata in base a due criteri: quello del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante, oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare, fermo restando il principio della prevenzione (art. 51 L. n. 247/2012, già art. 38 RDL n. 1578/1933, nonché art. 4 Reg. CNF n. 2/2014, n. 2).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 22.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 24 Settembre 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 11 Febbraio 2011 (censura)
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