La rinunzia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, purché ritualmente formulata da soggetto munito dello specifico, necessario potere dispositivo (Nel caso di specie, la rinunzia al procedimento veniva formalizzata dal difensore del ricorrente privo di procura speciale che lo abilitasse a tanto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inefficace la dichiarazione in parola, in quanto resa da difensore non legittimato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 14 Luglio 2016 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 22 Gennaio 2014 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19403 del 03 Agosto 2017 (respinge)
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