La rinuncia all’esposto e la remissione della querela non determinano l’estinzione del procedimento disciplinare

L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 119 del 22 maggio 2021

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 22 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 23 Marzo 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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