L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento, né attenua la gravità del comportamento dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 13 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 12 Dicembre 2015 (sospensione)
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