L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento, né attenua la gravità del comportamento dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 3 luglio 2017, n. 80
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 03 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 27 Novembre 2013 (sospensione)
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