La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere quand’anche sussista una causa di inammissibilità dell’impugnazione (che rimane infatti assorbita dalla predetta manifestazione di volontà abdicativa), non essendo peraltro necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 32 del 6 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 06 Maggio 2019 (estinzione) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 24 Settembre 2014 (censura)
0 Comment