La rinuncia al mandato difensivo ha carattere recettizio e deve essere inequivoca

Quantunque l’art. 85 c.p.c. non prescriva alcuna formula sacramentale per la comunicazione all’assistito della rinuncia al mandato, la stessa -avendo carattere recettizio- ai fini della sua validità deve essere univoca nell’esprimere, senza ambiguità alcuna, la decisione di non proseguire nell’attività difensiva in favore del cliente (Nel caso di specie, l’avvocato aveva manifestato al proprio assistito la mera riserva di rinunciare al mandato in caso di mancato pagamento della parcella nel termine assegnato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 03 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment