L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto appello al CNF tardivamente, ovvero entro il termine di 30 giorni previsto per le decisioni del CDD anziché entro il termine di 20 giorni previsto per le decisioni del COA, come nella specie. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di rimessione in termini, conseguentemente dichiarando inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 21 giugno 2018, n. 72
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 24 novembre 2016, n. 351.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 21 Giugno 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Maggio 2014 (sospensione)
0 Comment