L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc), che opera in favore della parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nel procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 114
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 106.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 26 Settembre 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 30 Novembre 2011 (sospensione)
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