La rimessione in termini non rientra tra le cause di revocazione delle sentenze del CNF

L’istanza di rimessione in termini non costituisce mezzo ammissibile di impugnazione delle sentenze del Consiglio Nazionale Forense (Nella specie, l’avvocato aveva impugnato la sentenza del CNF pronunciata a suo carico in un procedimento, cui non era comparso a causa di un proprio asserito legittimo impedimento, che appunto adduceva a motivo di impugnazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 202

abc, Giurisprudenza CNF

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