La rimessione in termini nei procedimenti forensi

L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nei procedimenti forensi, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 75 del 28 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 28 Marzo 2025 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Maggio 2024 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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