Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale (nella specie, definito con rito abbreviato), ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 14 aprile 2016, n. 83
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 11 giugno 2015, n. 90, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Cons. Naz. For. 22/10/2010 n. 12.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 14 Aprile 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 21 Settembre 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24647 del 02 Dicembre 2016 (respinge)
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