Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Cons. Naz. For. 22/10/2010 n. 112.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 20 Aprile 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 17 Giugno 2009 (sospensione)
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