Anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, l’avvocato deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi, adempiendo alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi (Nel caso di specie, il professionista aveva omesso il versamento del canone di locazione, rendendosi difficilmente reperibile pur dopo aver raggiunto un accordo transattivo poi disatteso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 2011 (sospensione)
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