Sono disciplinarmente rilevanti, perché contrarie ai basilari principi di probità, dignità e decoro (che devono guidare l’avvocato anche al di fuori dell’esercizio della professione forense), le affermazioni gratuitamente offensive di natura razzista rivolte alla controparte, giacché non giustificabili dall’esercizio del diritto di difesa in quanto assolutamente non necessarie e neppure utili ai mezzi ed ai fini della difesa medesima.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 22 del 30 gennaio 2025
NOTA:
In senso conforme, con riferimento a frasi razziste e omofobe pubblicate sui social, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 214 del 27 maggio 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 30 Gennaio 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 11 Febbraio 2022 (censura)
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