La rilevanza di fatti risalenti ma gravi nella valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore (Nel caso di specie, pochi mesi dopo essere stato condannato in via definitiva per il reato di estorsione per fatti di alcuni anni prima, il praticante richiedeva al COA di appartenenza l’iscrizione all’albo degli avvocati. La domanda di iscrizione veniva rigettata per difetto del requisito della condotta specchiatissima ed illibata ex art.17 RDL 1978/33. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la suddetta delibera del COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 20 Febbraio 2014 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 19 Aprile 2012
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25368 del 01 Dicembre 2014 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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