Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Michele, rel. Labriola), sentenza del 8 aprile 2016, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 8.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 19 Ottobre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 6131 del 02 Marzo 2022 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19726 del 17 Luglio 2024 (accoglie)
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