In tema di frasi sconvenienti o offensive (art. 52 ncdf, già art. 20 cdf), il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che ne può dare il giudice del merito in ambito penale o civile circa il carattere offensivo delle frasi usate dall’avvocato negli scritti difensivi, ha libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni usate sotto il profilo deontologico, che deve tener conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense (Nel caso di specie, il professionista aveva addebitato alla controparte “bugie”, “menzogne” e finalità di “vendetta”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 11 Marzo 2015 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Marzo 2011 (avvertimento)
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