Vìola gli artt.5, 20 e 56 del Codice Deontologico Forense all’epoca dei fatti (fatti che risultano ancora oggi deontologicamente rilevanti ai sensi degli articoli 9 e 63 del Codice Deontologico oggi vigente) l’avvocato che utilizza frasi a contenuto denigratorio e razzista, lesive della dignità e del decoro della categoria e per averle pubblicate altresì su Facebook.
Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Peccenini, rel. Peracino), decisione n. 82 del 18 settembre 2019
Sanzione: CENSURA
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