Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica, a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Orlando), sentenza n. 216 del 6 novembre 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 216 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 21 del 13 Giugno 2017 (sospensione)
0 Comment