Costituisce illecito disciplinare, per violazione degli artt. 9, 16 e 64 cdf, il comportamento dell’avvocato che dichiari redditi inferiori a quelli effettivamente percepiti, in quanto arreca disdoro alla classe forense per violazione dei principi di probità, lealtà e correttezza propri del professionista, e ciò a prescindere dalla eventuale rilevanza penale della condotta (nella specie, esclusa perché sotto soglia).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 96 del 4 aprile 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 04 Aprile 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 52 del 04 Giugno 2021 (sospensione)
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