La responsabilità del professionista ex art. 41 Codice Deontologico Forense trova causa nella semplice mala gestio del denaro affidatogli, risiedendo il disvalore della condotta nella semplice distrazione delle somme rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva indebitamente trattenuto le somme che il cliente gli aveva consegnato per l’oblazione di un reato).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Giugno 2002 (sospensione)
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